Manutenzione ascensore: ecco cosa dice la normativa

ascensore

Dal punto di vista del numero di ascensori installati e realizzati, l’Italia rappresenta una delle nazioni che si trovano ai primi posti. Anche per questa ragione, è molto importante che ci sia una normativa particolarmente precisa e approfondita da seguire in maniera decisamente puntuale, ottemperando a tutti i vari obblighi ivi previsti.

La normativa legata agli ascensori, in modo particolare in riferimento a quelli condominiali, non fa altro che disciplinare quel rapporto che intercorre tra i vari condomini e non si riferisce solo ed esclusivamente all’elevatore, ma più in generale a tutte le sue componenti fondamentali, lo stato in cui si trovano, la sostituzione, il funzionamento e così via.

Proprio in virtù del fatto che gli ascensori sono installati in tantissime strutture in Italia, è fondamentale che ci siano diverse ditte abilitate e specializzate che possano intervenire, sia in riferimento alle attività di manutenzione ordinaria che a quelle di carattere straordinario, tenendo conto di valutare l’esperienza e l’affidabilità, oltre che le competenze anche in termini di automatismi per ascensori.

La normativa italiana in tema di ascensori

Al giorno d’oggi, la normativa che si può prendere come riferimento in questo settore è rappresentata dal Decreto del Presidente della Repubblica 162 del 1999, in modo specifico al suo articolo 15. I temi trattati da questa previsione di legge sono numerosi, ma nello specifico si affronta quello legato alle varie attività di manutenzione.

L’articolo 15 mette in evidenza come il proprietario dell’ascensore deve rispettare un obbligo ben preciso, ovvero quello di mettere tutte le varie attività di manutenzione nelle mani di personale o ditte specializzate, che operano in questo settore solo dopo l’ottenimento di apposita certificazione. Di conseguenza, è abbastanza facile intuire come non ci si possa affidare in alcun modo a persone che non hanno l’abilitazione e le competenze per intervenire sugli ascensori, vietando ovviamente il fai-da-te.

La prima attività che viene regolamentata da parte del Dpr 162 del 1999 è sicuramente quella della messa in esercizio dell’ascensore. Si tratta di quell’attività tramite cui il sistema in questione prende il via nel suo funzionamento dopo che si è svolta in maniera positiva l’installazione, con tutte le varie fasi che la caratterizzano.

La comunicazione della messa in esercizio di un impianto di elevazione, in base a quanto è previsto dall’articolo 12 del Dpr in questione, deve avvenire avendo come destinatario il Comune piuttosto che la Provincia che è competente per territorio. Di tale compito se ne deve occupare il proprietario dell’ascensore, piuttosto che l’amministratore di condominio, che riveste il ruolo di legale rappresentante.

I controlli successivi

Una volta che è stata portata a termine la messa in esercizio dell’impianto, ecco che ci sono due aspetti attorno a cui si sviluppa l’intera normativa, ovvero la manutenzione, così come i controlli da svolgere con una periodicità ben definita.

Spostando l’attenzione sull’attività di manutenzione degli ascensori che si trovano all’interno dei condomini, il Dpr non va a specificare ogni quanto debba essere svolta, ma non fa altro che prescrivere in capo ai soggetti di cui abbiamo parlato in precedenza, ovvero proprietario della struttura oppure amministratore di condominio, l’obbligo di svolgere la manutenzione in via regolare.

La periodicità suggerita, in ogni caso, è semestrale, quindi due volte all’anno. Invece, il discorso cambia per quanto concerne le verifiche periodiche che devono avere ad oggetto l’impianto di elevazione presente nel condominio, dal momento che è prescritto che vengano eseguite con una cadenza pari a due anni, da parte solo ed esclusivamente di enti che hanno ricevuto adeguata e specifica autorizzazione per poter mettere in atto simili attività, come ad esempio Organismi di ispezione, oppure ASL o altri enti di riferimento.